Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36251/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36251/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability and the denial of generic mitigating circumstances without providing the necessary factual specificity. The court ruled that the appeal merely repeated arguments from the second instance without identifying specific errors in the evaluation of evidence or facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 707 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks the required specificity of grounds, as generic complaints regarding criminal liability or the denial of mitigating circumstances do not allow for a targeted review of the factual findings.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity criminal liability generic mitigating circumstances inadmissible appeal procedural requirements motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 707 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Kim Cari; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod.
art. 707 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Kim Cari; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi
281590; Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv.
Sez. 2, n. 28079 del 12/06/2015, Magrini
268410; Sez. 2, n. 28079 del 12/06/2015, Magrini, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARI KIM nato a TRENTO il 28/01/1993 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Kim Cari; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, quanto alle attuanti generiche, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410; Sez. 2, n. 28079 del 12/06/2015, Magrini, Rv. 264145), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci