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Ordinanza — n. 36250/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating factors and material date error as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36250/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Simone Buscatti inadmissible, rejecting arguments regarding the lack of generic mitigating factors and a discrepancy in the sentence date. The appellate court correctly exercised discretion by weighing only decisive negative elements, and the date error was deemed a mere material mistake correctable via the judge's own office under Article 130 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the cassation court upheld the inadmissibility of the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; The court may exercise discretion in assessing generic mitigating factors without considering every element, and material errors in the sentence date are corrected by the issuing judge rather than through cassation.

Parole chiave

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generic mitigating factors material error correction inadmissible appeal discretionary assessment Cassation procedure correzione di errore materiale ammende per infrazione procedurale censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 130 c.p.p.
Visto l'art. 130 c.p.p. dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per la correzione dell'errore materiale in ordine alla data di pronuncia della sentenza Cos
art. 130 cod. proc. pen
186215); che, inoltre, trattandosi di impugnazione inammissibile, la correzione della sentenza inficiata da meri errori materiali è disposta, a mente dell'art. 130 cod.
art. 130 c.p
186215); che, inoltre, trattandosi di impugnazione inammissibile, la correzione della sentenza inficiata da meri errori materiali è disposta, a mente dell'art. 130 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 398 del 12/06/1990
Sez. 6, n. 398 del 12/06/1990, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCATTI SIMONE nato a ROMA il 13/01/1996 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Simone Buscatti; ritenuto che il primo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la nullità della sentenza in ragione della diversità della data indicata in dispositivo rispetto a quella effettiva è manifestamente infondato; che, invero, nel caso in cui la data apposta sulla sentenza non corrisponda a quella effettiva della pronuncia, si versa in una ipotesi di mero errore materiale, al quale si può rimediare con la procedura della correzione; che, infatti, differentemente dalla "sentenza-decisione", la "sentenza- documento" compendia i requisiti di documentazione della decisione e, cioè, contiene l'intestazione, le generalità dell'imputato, l'oggetto della imputazione, l'esposizione del fatto, i motivi della decisione e dei titoli di reato e riferisce, infine, il dispositivo letto in udienza; di conseguenza, la data e la sottoscrizione della sentenza non possono essere che quelle manifestate nell'udienza in cui la decisione è stata pubblicamente letta (cfr.

Sez. 6, n. 398 del 12/06/1990, dep. 1991, Scirè, Rv. 186215); che, inoltre, trattandosi di impugnazione inammissibile, la correzione della sentenza inficiata da meri errori materiali è disposta, a mente dell'art. 130 cod. proc. pen., dal giudice che ha emesso il provvedimento, al quale si trasmettono gli atti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Visto l'art. 130 c.p.p. dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per la correzione dell'errore materiale in ordine alla data di pronuncia della sentenza Cos