Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36249/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36249/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36249/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCOTTI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/09/1987 CORCIONE GENNARO nato a NAPOLI il 10/01/1993 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36249/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCOTTI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/09/1987 CORCIONE GENNARO nato a NAPOLI il 10/01/1993 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione dei lavori divieto di demolizione direzione dei lavori urbanizzazione particolare protezione del paesaggio azione per cessazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 581 cod. proc. pen
pen., nonché i vizi motivazionali della sentenza impugnata, sono del tutto privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCOTTI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/09/1987 CORCIONE GENNARO nato a NAPOLI il 10/01/1993 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Giuseppe Scotti e Gennaro Corcione; considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen., nonché i vizi motivazionali della sentenza impugnata, sono del tutto privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, inoltre, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, peraltro, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il