Ordinanza — n. 36249/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCOTTI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/09/1987 CORCIONE GENNARO nato a NAPOLI il 10/01/1993 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36249/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCOTTI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/09/1987 CORCIONE GENNARO nato a NAPOLI il 10/01/1993 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCOTTI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/09/1987 CORCIONE GENNARO nato a NAPOLI il 10/01/1993 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Giuseppe Scotti e Gennaro Corcione; considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen., nonché i vizi motivazionali della sentenza impugnata, sono del tutto privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, inoltre, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, peraltro, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il