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Ordinanza — n. 36247/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36247/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36247/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLICASTRO SANTOLO nato a ANDRIA il 22/11/1941 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRMO Letto il ricorso di Policastro Santolo, considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine al profilo di responsabilità ex art. 648 cod. pen., con specifico riguardo all'elemento soggettivo ed agli oneri di allegazione dell'accusato è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, applicabile anche quando si procede con il rito abbreviato secondo cui: ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (ex plurimis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 36247/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., con specifico riguardo all'elemento soggettivo ed agli oneri di allegazione dell'accusato è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, applicabile anche quando si procede con il rito abbreviato secondo cui: ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (ex plurimis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali impunità responsabilità penale condotta illecita della polizia

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLICASTRO SANTOLO nato a ANDRIA il 22/11/1941 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRMO Letto il ricorso di Policastro Santolo, considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine al profilo di responsabilità ex art. 648 cod. pen., con specifico riguardo all'elemento soggettivo ed agli oneri di allegazione dell'accusato è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, applicabile anche quando si procede con il rito abbreviato secondo cui: ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (ex plurimis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 Luglio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente