Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as facts and sentencing arguments exceed cassation powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Kristjan Ndrekaj inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability for receiving stolen goods and the denial of general mitigating circumstances. The court ruled that these arguments constitute mere factual complaints and requests for factual reconstruction, which are reserved exclusively to the trial judge and fall outside the cassation court's authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for that of the trial judge when the decision is free from logical or legal flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDREKA) KRISTJAN nato a KOMAN - SHKODER( ALBANIA) il 05/11/1990 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ndrekaj Krisgan, considerato che i primi due motivi di ricorso che lamentano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); osservato che ad analoghe conclusioni è possibile pervenire rispetto al terzo motivo del ricorso in esame, con il quale si lamenta l'attribuzione di responsabilità in violazione alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; in particolare si tratta di un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il Consigliere Esten