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Ordinanza — n. 36245/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36245/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Brusco's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for receiving stolen goods and the lack of specific arguments regarding sentencing mitigations. The court rejected these claims because they merely repeated the arguments already dismissed in the appellate judgment without providing new, specific reasoning required by law.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if the grounds are generic, non-specific, or lack a logical connection to the contested decision, failing to allow the reviewing judge to exercise their supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-specific arguments criminal procedure code lack of logical connection supervisory power court costs cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
5 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUSCO LUIGI nato a POZZUOLI il 20/06/1975 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Brusco Luigi, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione, è indeducíbile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 4-5, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del delitto di ricettazione ascritto all'imputato in quello di furto, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle attenuanti atipiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il Consigl