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Ordinanza — n. 36243/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36243/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36243/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO SALVATORE nato a NAPOLI il 27/07/1982 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso presentato nell'interesse da Salvatore Mauro; ritenuto che il ricorrente reitera le doglianze proposte con la prima impugnazione nei confronti della motivazione relativa alla identificazione dell'imputato. Osservato che si tratta di censure aspecifiche, che non si confrontano con l'articolato e persuasivo percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale per ritenere che il ricorrente fosse l'autore della rapina (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, inoltre, che le doglianze si risolve nella richiesta di assegnare alle prove raccolte una diversa capacità dimostrativa, attività non compresa tra le competenze assegnate alla Corte di legittimità, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36243/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che si tratta di censure aspecifiche, che non si confrontano con l'articolato e persuasivo percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale per ritenere che il ricorrente fosse l'autore della rapina (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, inoltre, che le doglianze si risolve nella richiesta di assegnare alle prove raccolte una diversa capacità dimostrativa, attività non compresa tra le competenze assegnate alla Corte di legittimità, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove istruzione penale per appropriazione indebita spese per le indagini accertamento insufficiente dei fatti atti impugnabili
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO SALVATORE nato a NAPOLI il 27/07/1982 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse da Salvatore Mauro; ritenuto che il ricorrente reitera le doglianze proposte con la prima impugnazione nei confronti della motivazione relativa alla identificazione dell'imputato. Osservato che si tratta di censure aspecifiche, che non si confrontano con l'articolato e persuasivo percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale per ritenere che il ricorrente fosse l'autore della rapina (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, inoltre, che le doglianze si risolve nella richiesta di assegnare alle prove raccolte una diversa capacità dimostrativa, attività non compresa tra le competenze assegnate alla Corte di legittimità, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 lugli