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Ordinanza — n. 36242/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific grievances lack argumentation and exceed cassation court competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36242/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances were non-specific and failed to engage with the lower court's detailed reasoning. The appellant argued for a different evidentiary weight, which the court noted falls outside the cassation court's jurisdiction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine non-specific grievances that do not challenge the logical coherence of the lower court's reasoning or exceed its limited competence to review specific legal errors.

Parole chiave

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non-specific grievances cassation competence logical coherence evidentiary weight procedural costs commisurazione della pena per rapina motivazione inadeguata delle censure costituzionali restrizione del diritto d'autore

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VICINO CARLO nato a NAPOLI il 11/01/2000 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse da Carlo Di Vicino; ritenuto che il ricorrente reitera le doglianze proposte con la prima impugnazione nei confronti della motivazione relativa all' identificazione dell'imputato. Osservato che si tratta di censure aspecifiche, che non si confrontano con l'articolato e persuasivo percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale per ritenere che il ricorrente fosse l'autore della rapina (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato inoltre che le doglianze si risolve nella richiesta di assegnare alle prove raccolte una diversa capacità dimostrativa, attività non compresa tra le competenze assegnate alla Corte di legittimità, ritenuto, infine, che, contrariamente a quanto dedotto, non si rileva alcuna illogicità nella motivazione relativa al rigetto della richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 lug