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Ordinanza — n. 36240/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36240/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36240/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSAOUI BESSEM nato il 27/08/1990 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Issaoui Bessem, le cui ragioni, in punto di legittimazione ad impugnare, sono state ribadite con memoria; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e di danneggiamento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto tende, invero, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, riconfermando integralmente quanto già rilevato dal primo giudice (si veda, in particolare, pag. 6); che, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36240/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario oltraggio alla corte cognizione del ricorso per cassazione restituzione dei sussidi statali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSAOUI BESSEM nato il 27/08/1990 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Issaoui Bessem, le cui ragioni, in punto di legittimazione ad impugnare, sono state ribadite con memoria; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e di danneggiamento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto tende, invero, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, riconfermando integralmente quanto già rilevato dal primo giudice (si veda, in particolare, pag. 6); che, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 Luglio 2024 Il Consigliere Estenso