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Ordinanza — n. 36238/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on suspended sentence denial due to discretionary judicial assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36238/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant a suspended sentence, arguing for a review of the decision. The court ruled that such refusals are based on the judge's discretionary prognostic assessment of future behavior, which cannot be reviewed unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 163 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The refusal of a suspended sentence is a discretionary judicial act based on prognostic evaluation of future conduct, which is not subject to cassation review unless arbitrary or manifestly illogical.

Parole chiave

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suspended sentence judicial discretion prognostic assessment cassation inadmissibility penal code provisions prognosi sfavorevole sospensione condizionale della pena liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 163 cod. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCONE GIACOMO nato a TORINO il 04/08/1977 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giacomo Saccone; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, il diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., basato su un giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa decisione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, infatti, nel valutare la concedibilità del beneficio, il giudicante non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2