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Ordinanza — n. 36237/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments and merit review issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36237/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bernardi Loredana inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The court rejected all four grounds, finding them either repetitive of lower court arguments or lacking the specific legal reasoning required for admissibility. Consequently, the appeal was dismissed because the arguments failed to meet the strict standards for challenging a judgment on procedural or substantive grounds.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: Appeals must contain specific, non-repetitive arguments; sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances is reserved for the trial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity sentencing discretion repetitive arguments criminal procedure code motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
3 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
3 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDI LOREDANA nato a ALTAMURA il 25/06/1966 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Bernardi Loredana, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di truffa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pag. 2-3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, inoltre, che anche il quarto motivo che lamenta la mancata derubricazione del reato ascritto all'odierna ricorrente in quello di insolvenza fraudolenta non è consentito in quanto privo di specificità poiché non si confronta con quanto affermato dal giudice del gravame, con corretti argomenti logici e giuridici, a pag. 4 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024