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Ordinanza — n. 36235/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and prohibited challenges to sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36235/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Alberto Filippelli's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for acquittal based on lack of subjective intent and challenged the sentence's excessiveness and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground was too generic and repeated prior reasoning, while the other two were legally impermissible in this stage of review.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and lacks specific correlation with the lower court's reasoning, and challenges to sentencing discretion or the application of generic mitigating circumstances are not permitted in proceedings of legality.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic appeal grounds sentencing discretion generic mitigating circumstances proceedings of legality motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità insufficienza materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
3 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Artt. 132 e 133 cod. pen.
art. 648 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPELLI ALBERTO nato a CIRO MARINA il 08/08/1981 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Filippelli Alberto, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio dì motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen., con particolare riferimento all'assenza dell'elemento soggettivo, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); osservato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 2 Il! onsiglier