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Ordinanza — n. 36234/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for non-specificity and inadmissibility of generic mitigating circumstances argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36234/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tenuta Francesco inadmissible, rejecting three specific grounds for review. The first ground was deemed non-specific because it failed to address the court's reasoning on the threat element under Article 629 of the Penal Code, while the second ground regarding generic mitigating circumstances was rejected as inadmissible in a legality proceeding. The third ground was dismissed as merely repetitive of arguments already rejected at the appellate level without substantive argumentation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if a ground is non-specific for omitting to confront the lower court's reasoning on the threat element, or if a ground contesting the denial of generic mitigating circumstances is raised in a legality proceeding without addressing the specific facts.

Parole chiave

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non-specific appeal ground generic mitigating circumstances legality proceeding admissibility threat element criminal law repetitive argument rejection minaccia non comprovata attenuazione della pena motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 629 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TENUTA FRANCESCO nato a RENDE il 13/03/1960 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Tenuta Francesco, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta l'insussistenza della minaccia quale elemento costitutivo del delitto di tentata estorsione è aspecifico poiché omette di confrontarsi con quanto affermato nella sentenza in ordine alla prospettazione alla persona offesa di un male ingiusto - pienamente integrante il requisito della minaccia richiesto dall'art. 629 cod. pen. - (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata riconduzione dei fatti nell'alveo di una controversia di carattere civilistico, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024