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Ordinanza — n. 36229/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36229/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36229/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: REGA VINCENZO nato a NAPOLI il 09/10/2003 GRANATO CARMINE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 02/09/2004 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Carmine Granato e Vincenzo Rega, rilevata la correttezza delle notifiche, ritenuto che entrambi i ricorrenti contestavano la mancata o il mancato riconoscimento dell'attenuante dell'avvenuta riparazione del danno e l'eccessivo aumento per la continuazione, rilevato che entrambe le doglianze non superano le soglie di ammissibilità in quanto si profilano come meramente reiterative rispetto a quanto dedotto con la prima impugnazione. Segnatamente, con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36229/2024 — snpen · Corte di Cassazione: cod. pen. i ricorrenti non offrivano argomenti per ritenere che la motivazione emergente dal compendio integrato delle due sentenze conformi di merito presentasse profili di illogicità; contrariamente a quanto dedotto, la motivazione contestata risulta logica, razionale e coerente con le indicazioni della Corte di Cassazione in ordine ai criteri necessari per riconoscere l'attenuante invocata. Veniva infatti ritenuto che la restituzione della somma di denaro offerta non appariva idonea ad integrare i presupposti per la concessione del beneficio sanzionatorio tenuto conto della violenza dell'azione posta in essere dagli imputati (pag. 5 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sproporzionata errore nella commisurazione della pena gravità della pena adeguamento della pena motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: REGA VINCENZO nato a NAPOLI il 09/10/2003 GRANATO CARMINE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 02/09/2004 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Carmine Granato e Vincenzo Rega, rilevata la correttezza delle notifiche, ritenuto che entrambi i ricorrenti contestavano la mancata o il mancato riconoscimento dell'attenuante dell'avvenuta riparazione del danno e l'eccessivo aumento per la continuazione, rilevato che entrambe le doglianze non superano le soglie di ammissibilità in quanto si profilano come meramente reiterative rispetto a quanto dedotto con la prima impugnazione. Segnatamente, con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.

6) cod. pen. i ricorrenti non offrivano argomenti per ritenere che la motivazione emergente dal compendio integrato delle due sentenze conformi di merito presentasse profili di illogicità; contrariamente a quanto dedotto, la motivazione contestata risulta logica, razionale e coerente con le indicazioni della Corte di Cassazione in ordine ai criteri necessari per riconoscere l'attenuante invocata. Veniva infatti ritenuto che la restituzione della somma di denaro offerta non appariva idonea ad integrare i presupposti per la concessione del beneficio sanzionatorio tenuto conto della violenza dell'azione posta in essere dagli imputati (pag. 5 della sentenza impugnata).

Si tratta di motivazione che non si presta ad alcuna censura. Ritenuto che anche le doglianze in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio con specifico riguardo l'aumento previsto per la continuazione e non sono manifestamente infondate in quanto contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello offriva una congrua motivazione in ordine alla definizione della pena evidenziando i criteri posti a fondamento della sua complessiva determinazione che giustificano anche la definizione per l'aumento in continuazione (pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili í ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il onsigliere Estensore