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Ordinanza — n. 36030/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as conditional sentence suspension benefit was correctly denied with sufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36030/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Pascaru Ionut George inadmissible. The appellant challenged the Second Instance Court's refusal to grant a conditional sentence suspension, arguing procedural flaws. The court rejected this claim because the lower court's decision was well-motivated and logically sound, leaving no room for review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the challenged judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning that adequately examines the defendant's defenses regarding the denial of a conditional sentence suspension benefit.

Parole chiave

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conditional sentence suspension appeal inadmissibility sufficient motivation Corte di Cassazione procedural review revoca della sospensione condizionale remissione della pena importanza del successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCARU IONUT GEORGE nato il 30/04/1996 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pascaru Iondt George avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente ad asseriti vizi inerenti al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, appare immediatamente smentita dal tenore della decisione impugnata che, senza incorrere in violazioni di legge, si è rivelata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.