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Ordinanza — n. 36028/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as eccentric for challenging minimum statutory sentence and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36028/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of criticism was deemed eccentric. The appellant challenged the lack of recognition for mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code and the imposed sentence. The court ruled that since the first instance already applied the minimum statutory penalty and considered generic mitigating factors, no further review of the sentencing was permitted.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis c.p.; Art. 337 c.p.; Art. 616 c.p. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the only criticism concerns the recognition of statutory mitigating circumstances or the calculation of the penalty when the first instance has already applied the minimum statutory sentence and considered generic mitigating factors.

Parole chiave

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eccentric appeal statutory minimum sentence generic mitigating circumstances inadmissibility of appeal sentencing review attenuazione della pena sanzioni penali riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 bis c.p.
Art. 337 c.p.
Art. 616 c.p. proc. pen.
ritenersi consentite censure sul trattamento san'zionatorio rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
ritenersi consentite censure sul trattamento san'zionatorio rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSALONI FEDERICA nato a BOLOGNA il 30/08/1979 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Federica Ansalond avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art 62 bis cp e alla misura delle pena irrogata è all'evidenza eccentrica perché la decisione di primo grado, nel computare la pena, ha riconosciuto il minimo edittale ( sei mesi) per il reato contestato ( ex art 337 cp) e le generiche nella loro massima espansione ( la pena finale irrogata è stata di mesi quattro), si che, come stigmatizzato già dalla sentenza gravata, non potevano e non possono . ritenersi consentite censure sul trattamento san'zionatorio rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.