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Ordinanza — n. 36027/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to sufficient and non-illogical reasoning in the lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36027/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Elezi Ruljan inadmissible, rejecting his challenge regarding the recognition of generic measures. The court found that the lower court's decision was supported by sufficient and non-illogical reasoning that adequately addressed the defense's arguments. Consequently, the judgment on the merits was deemed unchallengeable at this stage, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the challenged decision is supported by sufficient and non-illogical reasoning and adequately examines the defense's arguments, rendering the judgment on the merits unchallengeable in this instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sufficient reasoning standard non-illogical motivation judgment on merits procedural costs award circostanze attenuanti eccezioni difensive difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELEZI RULJAN nato il 12/06/1982 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita !a relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Elezi Ruljan avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il prowedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente al mancato riconoscimento delle generiche, appare immediatamente smentita dal tenore della decisione impugnata che si è rivelata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di mèrito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.