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Ordinanza — n. 36026/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds regarding recidivism confirmation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36026/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Federica Pulcinelli inadmissible. The appellant challenged the lower court's confirmation of recidivism, arguing for legal violations and defects in reasoning. The court rejected these claims, noting that the appealed decision was sufficiently motivated and correctly applied the law without logical errors.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the only ground raised is immediately refuted by the appealed decision's sufficient and non-illogical motivation regarding the confirmation of recidivism.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism confirmation defect in reasoning violation of law Court of Cassazione recidiva nell'infrazione riapertura della pratica riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULCINILLO FEDERICA nato a FOLIGNO il 20/01/1972 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Federica Pulcinelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente ad asserite violaziohi di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della contestata recidiva appare immediatamente smentita dalla decisione impugnata che, senza incorrere in erronee interpretazioni del dato normativo di riferimento, si mostra sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.