Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded lack of reasoning claim regarding sentence severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Moira Cannizzaro inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to justify the sentence length, but the court found this claim manifestly unfounded. The appellate court had already addressed the generic gravity of the offense, rendering the new argument logically insufficient to overturn the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged lack of reasoning is manifestly unfounded because the lower court has already addressed the substantive arguments regarding the sentence's severity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNIZZARO MOIRA nato a CALTANISSETTA il 18/09/1962 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; t letto il ricorso proposto nell'interesse di Moira Cannizzaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospetto, diretto a contestare l'assenza di motivazione in ordine alla censura prospettata in appello quanto alla misura della pena irrogata, è manifestamente infondato atteso che il rilievo sulla pena prospettato con il gravame (la prima delle censure proposte) lamentava unicamente un difetto di motivazione sulla determinazione del trattamento irrogato ( vizio che non inficiava integralmente la decisione appellata potendo la Corte di appello colmare la relativa lacuna argomentativa), ma non conteneva argomentazioni specifiche sulle ragioni giustificative di un diverso e minore portato della pena da applicare, ricavabili, a tutto concedere, a meno di non voler ritenere inammissibile la doglianza in quella sede prospettata, dal portato delle doglianze espresse nel contestare le generiche, ( doglianze) argomentate con indicazioni (dirette a rivendicare la modesta gravità del fatto) sinteticamente ma altrettanto puntualmente affrontate e disattese dalla Corte del merito senza incorrere in vizi logici nel confermare integralmente la decisione appellata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.