Criminal appeal dismissed as defense counsel's absence rule does not apply to summary judgment cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense counsel's absence rule was incorrectly applied to a summary judgment case. The appellant argued that the defense lawyer's tardiness violated specific procedural deadlines, but the court found this provision inapplicable since the case was decided via summary procedure where the lawyer was deemed present. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.: The provision extending appeal terms for absent defense counsel does not apply to summary judgment cases where the lawyer is deemed present by choice of procedure.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIBIA FREEDOM nato il 25/03/1980 avverso l'ordinanza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; t letto il ricorso proposto nell'interesse di Diibia Freedom avverso l'ordinanza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché nel contrastare la ritenuta tardività dell'appello disposta con l'ordinanza gravata fa leva su una disposizione - quella prevista dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza- che non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa, come nella specie, in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente ( ex multis Sez. 3, Sentenza n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.