Ordinanza — n. 36015/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCALLUZZO FABIO nato a CATANIA il 14/11/1990 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Vaccalluzzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati unicamente afferenti alla determinazione :del trattamento punitivo, al riconoscimento delle generiche e al riscontro dei presupposti fondanto la contestata recidiva, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché la sentenza impugnata, su tali punti, si mostra sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 .cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36015/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCALLUZZO FABIO nato a CATANIA il 14/11/1990 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Vaccalluzzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati unicamente afferenti alla determinazione :del trattamento punitivo, al riconoscimento delle generiche e al riscontro dei presupposti fondanto la contestata recidiva, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché la sentenza impugnata, su tali punti, si mostra sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 .cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.