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Ordinanza — n. 36006/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36006/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36006/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAW SERIGNE SALL MAMADOU BAMBA nato a DAKAR( SENEGAL) il 30/03/1970 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diaw Serigne Sali Mamadou Bamba avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto l'addotta nullità legata alla omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello è non soltanto tardiva ( perché il difensore di fiducia nulla ha eccepito in tal senso in sede di conclusioni) ma anche smentita dagli atti trasmessi ( che danno conto della notifica, resa a mani del detenuto, il 19 aprile 2023); la contestata sussistenza dei costituti anche soggettivi della resistenza ascritta al ricorrente risulta veicolata prospettandoprofili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36006/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale eccezione di incostituzionalità diritto di ottenere una decisione tempestività dell'istanza di ricusazione assenza di persecuzione diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAW SERIGNE SALL MAMADOU BAMBA nato a DAKAR( SENEGAL) il 30/03/1970 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diaw Serigne Sali Mamadou Bamba avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto l'addotta nullità legata alla omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello è non soltanto tardiva ( perché il difensore di fiducia nulla ha eccepito in tal senso in sede di conclusioni) ma anche smentita dagli atti trasmessi ( che danno conto della notifica, resa a mani del detenuto, il 19 aprile 2023); la contestata sussistenza dei costituti anche soggettivi della resistenza ascritta al ricorrente risulta veicolata prospettandoprofili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.