Ordinanza — n. 36004/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASONATO ALBERTO nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 18/04/1990 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alberto Casonato avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura • già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche con riguardo alla ritenuta non applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 393 bis cp ( non potendosi considerare neppure illegittima l'azione dei soggetti qualificati alla luce delle indicazioni offerte in sentenza) e al giudizio prognostico speso nel negare l'applicazione della pena sostitutiva rivendicata dalla difesa ( con valutazione di merito che, resa in linea con i parametri sopra rassegnati, rende il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36004/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASONATO ALBERTO nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 18/04/1990 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alberto Casonato avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura • già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche con riguardo alla ritenuta non applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 393 bis cp ( non potendosi considerare neppure illegittima l'azione dei soggetti qualificati alla luce delle indicazioni offerte in sentenza) e al giudizio prognostico speso nel negare l'applicazione della pena sostitutiva rivendicata dalla difesa ( con valutazione di merito che, resa in linea con i parametri sopra rassegnati, rende il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.