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Ordinanza — n. 36003/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36003/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36003/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOGERO LUCA nato a CATANIA il 12/08/1986 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Calogero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, oltre che manifestamente generici e inconferenti rispetto alla affermata inoffensività della condotta alla luce della situazione in fatto descritta in sentenza, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai tratti costitutivi anche soggettivi, dell'evesione contestata, alla ritenuta sussistenza degli estremi legittimanti l'applicazione della contestata recidiva e alla ritenuta equivalenza tra la recidiva riscontrata e le generiche accordate; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36003/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni pecuniarie pentito inadempimento reiterato motivi soggettivi successivi alla fuga infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOGERO LUCA nato a CATANIA il 12/08/1986 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Calogero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, oltre che manifestamente generici e inconferenti rispetto alla affermata inoffensività della condotta alla luce della situazione in fatto descritta in sentenza, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai tratti costitutivi anche soggettivi, dell'evesione contestata, alla ritenuta sussistenza degli estremi legittimanti l'applicazione della contestata recidiva e alla ritenuta equivalenza tra la recidiva riscontrata e le generiche accordate; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.