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Ordinanza — n. 36001/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grievances already adjudicated with correct legal arguments by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36001/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Maria Crescimone inadmissible. The court found that the sole grievance raised by the appellant merely reproduced complaints already thoroughly examined and rejected by the appellate court with legally sound arguments. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grievances raised merely reproduce complaints already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repeated grievances already adjudicated procedural economy Corte di Cassazione criminal procedure code procedural costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRESCIMONE MARIA nato a PALERMO il 20/10/1975 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maria Crescimone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata dal ricorso riproduce profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla puntuale individuazione degli elementi probatori attenti la responsabilità dell'imputata per l'evasione contestata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.