Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Distefano inadmissible because his arguments merely repeated those already examined and rejected by the Court of Appeal of Catania. The lower court had correctly addressed the defense's claims regarding evasion, recidivism, and the applicability of Article 131-bis of the Penal Code without logical inconsistencies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of arguments already fully examined and rejected by the court of first instance with legally sound reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISTEFANO PIETRO nato a CATANIA il 22/07/1992 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Distefano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta responsabilità pèr i fatti di evasione contestati (si vedano le motivazioni alle pagine 3-4), in punto di riscontrata sussistenza degli estremi giustificativi della contestata recidiva ( pag. 5), in relazione alla rivendicata ma denegata applicabilità dell'ad 131 bis cp ( punto 2 della motivazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.