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Ordinanza — n. 35998/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because personally filed by the accused instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35998/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the accused, Tamara Stanilescu, rather than by a registered defense attorney. The court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended in 2017, all cassation petitions must be signed by lawyers from the special register due to the case's technical complexity. Consequently, the appeal was rejected without formalities under Article 591 and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Cassation appeals must be signed by registered defense attorneys and cannot be filed personally by the accused due to the specialized nature of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing by accused registered defense attorney requirement Code of Criminal Procedure special register lawyers perseguimento penale per diffamazione difesa d'ufficio motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art.
Art. 616 c.p.p.
610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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n. 8914 del 21 dicembre 2017, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANILESCO TAMARA nato il 24/11/1972 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAavo-He-p-- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;/ - letto il ricorso proposto da ricorso personale da Tamara Stanilesca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017,-dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso