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Ordinanza — n. 35996/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, citing unfounded arguments and lack of statutory exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35996/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, arguing against the court's assessment of the victim's credibility and the applicability of a statutory exemption. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower courts logically applied the law regarding evidence and non-punishability without error.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on manifestly unfounded criticisms of factual findings or statutory exemptions are inadmissible when the lower courts have provided logical and coherent reasoning.

Parole chiave

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theft conviction appeal manifestly unfounded arguments statutory exemption rejection victim credibility assessment court costs and fine risarcimento per atto illecito attenuazione libera della pena compromettibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
12736/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate.
Art. 131-bis cod. pen.
2 e 3 della sentenza di primo grado), sia al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr.
art. 393 cod. pen
12736/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 393 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
2 e 3 della sentenza di primo grado), sia al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMARI SARO nato a VIBO VALENTIA il 24/07/1981 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 12736/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate. Considerato, invero, che i giudici del merito, senza incorrere in erronee intepretazioni del dato normativo applicato, hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento, sia alla responsabilità penale ed, in modo particolare, alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri testi escussi (cfr. pag. 5-7 della sentenza impugnata; cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado), sia al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p,rocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Consigliere estensore s