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Ordinanza — n. 35995/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35995/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35995/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHESI IVAN nato a MAGENTA il 17/04/1975 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 12729/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica. Considerato, invero, che contrariamente a quanto sostenuto nel presente ricorso, nei motivi di appello si censurava esclusivamente il giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche - tra l'altro in modo aspecifico -, di talché la Corte territoriale ha correttamente motivato sul punto, non essendo tenuta a giustificare la sussistenza dei presupposti per la configurazione della recidiva contestata, in relazione a cui non era stata avanzata alcuna doglianza.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 35995/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 12729/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica. Considerato, invero, che contrariamente a quanto sostenuto nel presente ricorso, nei motivi di appello si censurava esclusivamente il giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche - tra l'altro in modo aspecifico -, di talché la Corte territoriale ha correttamente motivato sul punto, non essendo tenuta a giustificare la sussistenza dei presupposti per la configurazione della recidiva contestata, in relazione a cui non era stata avanzata alcuna doglianza.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inverosimiglianza delle persecuzioni adeguamento della pena revisione in materia penale riesame dell'entità pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
12729/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHESI IVAN nato a MAGENTA il 17/04/1975 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 12729/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica. Considerato, invero, che contrariamente a quanto sostenuto nel presente ricorso, nei motivi di appello si censurava esclusivamente il giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche - tra l'altro in modo aspecifico -, di talché la Corte territoriale ha correttamente motivato sul punto, non essendo tenuta a giustificare la sussistenza dei presupposti per la configurazione della recidiva contestata, in relazione a cui non era stata avanzata alcuna doglianza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato 'inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Consigli