Italian Court dismisses appeal against conviction for violence against public officials citing lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Nacer Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for violence against public officials, arguing regarding the subjective element of intent and the formal concurrence of crimes. The court rejected these claims as they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible when the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the judges of the merits with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACER MOHAMED nato il 01/04/1999 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • t R.G.N. 12608/24 NACER MOHAMED (C.U.I. 05GZNRP) OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito;
Cohsiderato, invero, che, quanto al primo motivo, con cui si contesta l'insussistenza dell'elemento soggettivo, risulta logica ed esaustiva la motivazione con cui i giudici di merito hanno ritenuto integrato ìl dolo specifico (cfr. sent. impugnata, p. 2 alla luce di quanto evidenziato dalla sent. primo grado p. 5); che - quanto al secondo motivo - con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto corretto il riconoscimento del concorso formale di reati, tale motivazione risulta adeguata e non contraddittoria, dal momento che la indicata diversità di contesti fattuali attiene alle diverse azioni di violenza e minaccia poste in essere (dapprima a seguito dell'intervento dei pubblici ufficiali e, successivamente, all'interno della Caserma) e nell'ambito di ciascuno di tali contesti fattuali unitari le condotte t violente si sono estrinsecate nei confronti di più pubblici ufficiali (cfr. sent. primo grado, p. 5);
Considerato, infine, che il terzo motivo è manifestamente infondato, dal momento che risulta esaustiva e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio per come determinato dal giudice di primo grado; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiarq inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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