Ordinanza — n. 35989/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QENDRAJ CHRISTIAN nato a TERAMO il 15/03/2001 avverso la sentenza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 28 febbraio 2024 il Tribunale di Teramo ha affermato la responsabilità di Qendraj Christian per il reato di cui all'art. 4 legge n.110 del 1975 oggetto di contestazione. Riconosciuto il vizio parziale di mente e la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, la pena è stata determinata in euro 2.000,00 di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35989/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa in data 28 febbraio 2024 il Tribunale di Teramo ha affermato la responsabilità di Qendraj Christian per il reato di cui all'art. 4 legge n.110 del 1975 oggetto di contestazione. Riconosciuto il vizio parziale di mente e la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, la pena è stata determinata in euro 2.000,00 di ammenda.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QENDRAJ CHRISTIAN nato a TERAMO il 15/03/2001 avverso la sentenza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 28 febbraio 2024 il Tribunale di Teramo ha affermato la responsabilità di Qendraj Christian per il reato di cui all'art. 4 legge n.110 del 1975 oggetto di contestazione. Riconosciuto il vizio parziale di mente e la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, la pena è stata determinata in euro 2.000,00 di ammenda.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Qendraj Christian deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il ricorso è meramente rivalutativo - in fatto - su punti della decisione logicamente argomentati e non rivalutabili in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il President