Ordinanza — n. 35981/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: GOTTARDO BARBARA nato a UDINE il 26/02/1971 avverso il provvedimento del 08/05/2024 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; Ritenuto che la richiesta di rimessione non è stata notificata, a cura del richiedente, alle altre parti nel termine di sette giorni dal suo deposito presso la Cancelleria del Giudice, come richiesto dall'art. 46 cod. proc. pen.; ritenuto per altro verso che la richiesta di rimessione rappresenta circostanze vaghe e interminate che non risultano idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale atta a turbare lo svolgimento del processo ritenuto che, pertanto, la richiesta va dichiarata inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Rv. 276929).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 46 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35981/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 46 cod. proc. pen.; ritenuto per altro verso che la richiesta di rimessione rappresenta circostanze vaghe e interminate che non risultano idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale atta a turbare lo svolgimento del processo ritenuto che, pertanto, la richiesta va dichiarata inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Rv. 276929).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: GOTTARDO BARBARA nato a UDINE il 26/02/1971 avverso il provvedimento del 08/05/2024 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; Ritenuto che la richiesta di rimessione non è stata notificata, a cura del richiedente, alle altre parti nel termine di sette giorni dal suo deposito presso la Cancelleria del Giudice, come richiesto dall'art. 46 cod. proc. pen.; ritenuto per altro verso che la richiesta di rimessione rappresenta circostanze vaghe e interminate che non risultano idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale atta a turbare lo svolgimento del processo ritenuto che, pertanto, la richiesta va dichiarata inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Rv. 276929).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna la richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Preside