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Ordinanza — n. 35980/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing as discretionary judicial evaluation is not subject to cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35980/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Pier Carlo Magliano's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Magliano argued that the lower court failed to consider mitigating circumstances and imposed a penalty exceeding the statutory minimum. The court rejected these claims, ruling that sentencing involves a discretionary evaluation of facts that falls outside cassation review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, c.p.p.; Art. 600, c.p.p.: Sentencing decisions involving the balancing of aggravating and mitigating circumstances constitute a typical discretionary judgment of the trial court and escape cassation review provided they are sufficiently motivated and not arbitrary.

Parole chiave

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cassation review sentencing discretion mitigating circumstances statutory minimum judicial evaluation attenuazione della pena individualizzazione della commisurazione penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, c.p.p.
Art. 600, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
e non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
Sez. 2, n. 51734 del 24/10/2023, Comito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIANO PIER CARLO nato a CASTAGNOLE DELLE LANZE il 10/01/1951 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Magliano Pier Carlo e la memoria inviata dalla parte civile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e allo scostamento dal minimo edittale della pena inflitta all'imputato, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il mancato riconoscimento delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 10 sul diniego implicito delle circostanze richiamate alla luce della gravità e delle modalità del fatto nonché dell'entità del danno cagionato alla p.o.); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, nonché le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, siano sorrette da sufficiente motivazione (si veda pag.

10) e non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto, quanto alla richiesta di liquidazione delle spese formulata dalla parte civile, che esse non spettino, alla luce del fatto che sull'unico tema sollevato nel ricorso introduttivo (trattamento sanzionatorio) la parte civile non può controvertere, giacché la relativa statuizione non investe l'azione civile e gli interessi civili (Sez. 2, n. 51734 del 24/10/2023 Comito Rv. 285664 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisi, in data 1 giugno 2024 Il Consigli re este sore La Presidente Franc it D E