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Ordinanza — n. 35977/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35977/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35977/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAJKOVIC RADOVAN (CUI 00YPXR7) nato a TIVOLI il 05/08/1972 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Trajkovic Radovan, nei cui confronti si procede per il reato di cui all'art. 385 cp; rilevato che il primo motivo, concernente la dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. è manifestamente infondato, posto che tale norma non si applica al caso di specie, essendo stato l'imputato presente nel giudizio di primo grado, mentre il giudizio di appello si è svolto con rito cartolare, in ogni caso, questa Corte si è già pronunciata ritenendo la manifesta infondatezza della questione (Sez.4, n.43718 dell'11/10/23, Rv. 285324); rilevato che il secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato, posto che la Corte di appello, sia pur con motivazione sintetica, ha fornito giustificazione delle ragioni del rigetto dei profili di impugnazione che concernevano esclusivamente il riconosciuto della tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio, senza che siano stati messi in evidenza specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto che, in mancanza di specifici motivi di appello, il giudice del gravame non era tenuto a rivalutare la sussistenza del fatto (che peraltro risulta ammesso dall'imputato, così come specificato nella motivazione della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35977/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ende.

Parole chiave

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eccezione di incostituzionalità domicilio eletto nullità di una elezione ricorso costituzionale all'estero eleggibilità motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAJKOVIC RADOVAN (CUI 00YPXR7) nato a TIVOLI il 05/08/1972 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Trajkovic Radovan, nei cui confronti si procede per il reato di cui all'art. 385 cp; rilevato che il primo motivo, concernente la dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. è manifestamente infondato, posto che tale norma non si applica al caso di specie, essendo stato l'imputato presente nel giudizio di primo grado, mentre il giudizio di appello si è svolto con rito cartolare, in ogni caso, questa Corte si è già pronunciata ritenendo la manifesta infondatezza della questione (Sez.4, n.43718 dell'11/10/23, Rv. 285324); rilevato che il secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato, posto che la Corte di appello, sia pur con motivazione sintetica, ha fornito giustificazione delle ragioni del rigetto dei profili di impugnazione che concernevano esclusivamente il riconosciuto della tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio, senza che siano stati messi in evidenza specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto che, in mancanza di specifici motivi di appello, il giudice del gravame non era tenuto a rivalutare la sussistenza del fatto (che peraltro risulta ammesso dall'imputato, così come specificato nella motivazione della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ende.