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Ordinanza — n. 35973/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35973/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35973/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHRIKI AHMED (CUI 05MIMCO) nato a POLLENA TROCCHIA il 01/04/2000 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Chriki Ahmed, nei cui confronti si procede per i reati di cui agli artt. 385 e 635 cod. pen.; rilevato che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), evidenziando l'insussistenza di profili idonei ad attenuare la gravità del fatto e, anzi, dovendosi ritenere che le modalità della condotta, realizzata mediante la rottura del braccialetto elettronico, comprovano la maggior gravità del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35973/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 e 635 cod. pen.; rilevato che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), evidenziando l'insussistenza di profili idonei ad attenuare la gravità del fatto e, anzi, dovendosi ritenere che le modalità della condotta, realizzata mediante la rottura del braccialetto elettronico, comprovano la maggior gravità del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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braccialetto elettronico misura di contenzione restrizioni accessorie lesione al polso menomazione psichica infrazione alla legge sulle armi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHRIKI AHMED (CUI 05MIMCO) nato a POLLENA TROCCHIA il 01/04/2000 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Chriki Ahmed, nei cui confronti si procede per i reati di cui agli artt. 385 e 635 cod. pen.; rilevato che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), evidenziando l'insussistenza di profili idonei ad attenuare la gravità del fatto e, anzi, dovendosi ritenere che le modalità della condotta, realizzata mediante la rottura del braccialetto elettronico, comprovano la maggior gravità del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Così deciso il 14 iiiiii. 2