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Ordinanza — n. 35972/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35972/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35972/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALAI LUCA nato a FIRENZE il 09/10/1969 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA : (4e4.1 Lve,r letto il ricorso proposto nell'interesse di r rik-i-Arfrfn, nei cui confronti si procede per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.; rilevato che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), evidenziando l'insussistenza di profili idonei ad attenuare la gravità del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende. Così deciso il 14 jii.rI1r.j 2024

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35972/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 582 cod. pen.; rilevato che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), evidenziando l'insussistenza di profili idonei ad attenuare la gravità del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende. Così deciso il 14 jii.rI1r.j 2024

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena cognizione del ricorso per cassazione assenza di caso di rigore condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALAI LUCA nato a FIRENZE il 09/10/1969 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA : (4e4.1 Lve,r letto il ricorso proposto nell'interesse di r rik-i-Arfrfn, nei cui confronti si procede per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.; rilevato che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), evidenziando l'insussistenza di profili idonei ad attenuare la gravità del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende. Così deciso il 14 jii.rI1r.j 2024