Ordinanza — n. 35970/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HURODOVICH SYMOND nato a GENOVA il 07/07/1992 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Hurodovich Symond, nei cui confronti si procede per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso si contesta l'applicazione dell'aumento per la recidiva, sull'erroneo presupposto che l'imputato avrebbe riportato una precedente condanna per resistenza a pubblico ufficiale, senza che sia stata fornita alcuna ulteriore motivazione; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, non confrontandosi con la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, lì dove non solo richiama i precedenti penali dell'imputato, ma chiarisce anche come la recidiva debba essere riconosciuta in considerazione delle modalità della condotta, dimostrativa della maggior propensione a delinquere; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 35970/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen.; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso si contesta l'applicazione dell'aumento per la recidiva, sull'erroneo presupposto che l'imputato avrebbe riportato una precedente condanna per resistenza a pubblico ufficiale, senza che sia stata fornita alcuna ulteriore motivazione; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, non confrontandosi con la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, lì dove non solo richiama i precedenti penali dell'imputato, ma chiarisce anche come la recidiva debba essere riconosciuta in considerazione delle modalità della condotta, dimostrativa della maggior propensione a delinquere; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HURODOVICH SYMOND nato a GENOVA il 07/07/1992 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Hurodovich Symond, nei cui confronti si procede per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso si contesta l'applicazione dell'aumento per la recidiva, sull'erroneo presupposto che l'imputato avrebbe riportato una precedente condanna per resistenza a pubblico ufficiale, senza che sia stata fornita alcuna ulteriore motivazione; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, non confrontandosi con la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, lì dove non solo richiama i precedenti penali dell'imputato, ma chiarisce anche come la recidiva debba essere riconosciuta in considerazione delle modalità della condotta, dimostrativa della maggior propensione a delinquere; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. deciso il 14 ab-dia0 2024 Il Consigliere este re Il Presid e Paolo iri Ge .nimo Angelo Cj9zzi DE POSITATA IN C ANC ELLIAZI A 2 5 SET 125 IL C A".'s