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Ordinanza — n. 35967/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35967/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35967/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MONICA CIRO nato a NAPOLI il 30/04/1998 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Della Monica Ciro, nei cui confronti si procede per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. ; ritenuto che il motivo concernente l'omesso riconoscimento della tenuità del fatto è inammissibile, in quanto tale doglianza è stata sollevata per la prima volta in sede di legittimità, non essendo contenuta nell'atto di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 35967/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. ; ritenuto che il motivo concernente l'omesso riconoscimento della tenuità del fatto è inammissibile, in quanto tale doglianza è stata sollevata per la prima volta in sede di legittimità, non essendo contenuta nell'atto di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ripetibili ammende per infrazione procedurale addebito di tasse spese accessorie prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MONICA CIRO nato a NAPOLI il 30/04/1998 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Della Monica Ciro, nei cui confronti si procede per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. ; ritenuto che il motivo concernente l'omesso riconoscimento della tenuità del fatto è inammissibile, in quanto tale doglianza è stata sollevata per la prima volta in sede di legittimità, non essendo contenuta nell'atto di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il