Ordinanza — n. 35966/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRIELLO SILVIO nato a NAPOLI il 13/05/1999 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Borriello Silvio, nei cui confronti si procede per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. ; ritenuto che il ricorrente contesta l'omesso riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e quello precedentemente commesso e giudicato in via definitiva, sottolineando come si trattava di due episodi di evasione commessi in violazione della medesima ordinanza cautelare; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, posto che - come correttamente indicato nella sentenza impugnata - la continuazione presuppone la dimostrazione del medesimo disegno criminoso, che non può essere desunto dalla mera reiterazione di una identica condotta, ove non risulti che le plurime violazioni siano sorrette da una iniziale previsione unitaria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 35966/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ende. Così deciso il 14e.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRIELLO SILVIO nato a NAPOLI il 13/05/1999 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Borriello Silvio, nei cui confronti si procede per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. ; ritenuto che il ricorrente contesta l'omesso riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e quello precedentemente commesso e giudicato in via definitiva, sottolineando come si trattava di due episodi di evasione commessi in violazione della medesima ordinanza cautelare; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, posto che - come correttamente indicato nella sentenza impugnata - la continuazione presuppone la dimostrazione del medesimo disegno criminoso, che non può essere desunto dalla mera reiterazione di una identica condotta, ove non risulti che le plurime violazioni siano sorrette da una iniziale previsione unitaria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ende. Così deciso il 14e.