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Ordinanza — n. 35962/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35962/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35962/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDATO LUIGI nato a NAPOLI il 02/11/1975 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mandato Luigi, in relazione alla sentenza di condanna emessa in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fornito una specifica motivazione in ordine alla tesi alternativa sostenuta dalla difesa, secondo cui l'imputato, pur presente in casa, non avrebbe udito il suono del campanello; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondata, posto che è stato applicato il minimo edittale e la riduzione, nella massima estensione, delle generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 35962/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fornito una specifica motivazione in ordine alla tesi alternativa sostenuta dalla difesa, secondo cui l'imputato, pur presente in casa, non avrebbe udito il suono del campanello; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondata, posto che è stato applicato il minimo edittale e la riduzione, nella massima estensione, delle generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentato furto danno all'udito circostanza attenuante difesa penale diritti della difesa spese per i mezzi ausiliari

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDATO LUIGI nato a NAPOLI il 02/11/1975 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mandato Luigi, in relazione alla sentenza di condanna emessa in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fornito una specifica motivazione in ordine alla tesi alternativa sostenuta dalla difesa, secondo cui l'imputato, pur presente in casa, non avrebbe udito il suono del campanello; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondata, posto che è stato applicato il minimo edittale e la riduzione, nella massima estensione, delle generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 è.. aio