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Ordinanza — n. 35961/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic or unsupported by facts regarding flight and leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35961/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals by Battigaglia and Pianese inadmissible and ordered them to pay costs. Battigaglia argued against the court's finding of his intent to flee, while Pianese challenged the reduction of generic fines. The court rejected these claims because the first argument lacked motivation and the second was too generic without addressing the specific reasons for the leniency granted.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be substantiated with specific reasons; generic arguments or those contradicting the appellate court's explicit motivation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds manifestly unfounded lack of motivation costs of proceedings partecipazione al reato scemata imputabilità corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BATTIGAGLIA FRANCESCO nato a NAPOLI il 09/04/1991 PIANESE ARMANDO nato a NAPOLI il 10/06/1991 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Battigaglia Francesco e Pianese Armando; ritenuto che, in relazione al ricorso di Battipaglia, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, lì dove ritiene la piena condivisibile dell'intento del Battiglia di darsi alla fuga, ingenerando un pericoloso inseguimento in auto, cui faceva seguito la sua fuga a piedi, a dimostrazione di come egli fosse pienamente partecipe rispetto alla condotta materiale posta in essere dal coimputato che era alla guida del mezzo; ritenuto che il secondo motivo è generico, non dando atto delle ragioni per cui sarebbe errata l'esclusione del riconoscimento della particolare tenuità del fatto; ritenuto che il ricorso di Pianese è manifestamente infondato, posto che l'entità della riduzione delle generiche è stata, sia pur sinteticamente, motivata in relazione alla complessiva gravità del fatto; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1