Criminal appeal dismissed for inadmissibility; defendant argued passive resistance but court found active violent conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant contested the conviction for active resistance to a public official, claiming he only engaged in passive resistance. The Court of Appeal had already established that the defendant's shoving, inflicting injuries, and fleeing constituted active and violent resistance. Consequently, the Court of Cassation found the appeal's sole ground irrelevant to the lower court's reasoning and rejected it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging a conviction for active resistance is inadmissible if the lower court's reasoning explicitly establishes the active and violent nature of the defendant's conduct, rendering the appellant's claim of passive resistance legally inconsistent with the established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA PORTA LUCA nato a NOCERA INFERIORE il 10/10/1976 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Della Porta Luca; ritenuto che il ricorrente, con l'unico motivo proposto, contesta l'insussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, asserendo di essersi limitato a una resistenza passiva; rilevato che il motivo non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello che, affrontando la questione, ha dato della condotta minacciosa e violenta realizzata dall'imputato, consistita nello spintonare e arrecare lesioni personali a uno degli operanti, per poi darsi alla fuga, sottolineando come tali azioni siano dimostrative di una resistenza attiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Il Consigliere esi1sore Il Presid te Paolo ,DTzfonimo Angelo C pozzi D E POSI1CATA 11,4 C Oc A S