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Ordinanza — n. 35955/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35955/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35955/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALMANSI GIAN LORENZO nato a BAGNO A RIPOLI il 22/03/1999 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Almansi Gian Lorenzo; ritenuto che con il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, consistendo nel non consentito tentativo di introdurre una rilettura nel merito del quadro probatorio, al fine di sostenere una tesi alternativa a quella recepita dai giudici di merito, secondo i quali l'imputato aveva violentemente reagito agli agenti intervenuti presso la sua abitazione per rilevare la violazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare; rilevato, altresì, che non sono neppure dedotti i motivi per i quali la ricostruzione dei fatti resa dagli operanti non sarebbe stata meritevole di piena attendibilità; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito all'esclusione della sospensione condizionale della pena, sottolineando l'incapacità dell'imputato di ottemperare alle prescrizioni imposte con la misura cautelare, ritenendo tale condotta dimostrativa di un concreto rischio di reiterazione del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35955/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALMANSI GIAN LORENZO nato a BAGNO A RIPOLI il 22/03/1999 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Almansi Gian Lorenzo; ritenuto che con il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, consistendo nel non consentito tentativo di introdurre una rilettura nel merito del quadro probatorio, al fine di sostenere una tesi alternativa a quella recepita dai giudici di merito, secondo i quali l'imputato aveva violentemente reagito agli agenti intervenuti presso la sua abitazione per rilevare la violazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare; rilevato, altresì, che non sono neppure dedotti i motivi per i quali la ricostruzione dei fatti resa dagli operanti non sarebbe stata meritevole di piena attendibilità; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito all'esclusione della sospensione condizionale della pena, sottolineando l'incapacità dell'imputato di ottemperare alle prescrizioni imposte con la misura cautelare, ritenendo tale condotta dimostrativa di un concreto rischio di reiterazione del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sospensione dell'ordine espulsione allontanamento malgrado rischio di persecuzione aiuto all'evasione di detenuti capacità di subire la carcerazione differimento dell'esecuzione della pena restrizione di libertà
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALMANSI GIAN LORENZO nato a BAGNO A RIPOLI il 22/03/1999 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Almansi Gian Lorenzo; ritenuto che con il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, consistendo nel non consentito tentativo di introdurre una rilettura nel merito del quadro probatorio, al fine di sostenere una tesi alternativa a quella recepita dai giudici di merito, secondo i quali l'imputato aveva violentemente reagito agli agenti intervenuti presso la sua abitazione per rilevare la violazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare; rilevato, altresì, che non sono neppure dedotti i motivi per i quali la ricostruzione dei fatti resa dagli operanti non sarebbe stata meritevole di piena attendibilità; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito all'esclusione della sospensione condizionale della pena, sottolineando l'incapacità dell'imputato di ottemperare alle prescrizioni imposte con la misura cautelare, ritenendo tale condotta dimostrativa di un concreto rischio di reiterazione del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così