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Ordinanza — n. 35954/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35954/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35954/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLO RUSSO MICHELE nato a AVELLINO il 12/02/1986 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Dello Russo Michele; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso si contesta il mancato riconoscimento della tenuità del fatto, nonostante l'imputato - autorizzato allontanarsi dal luogo di detenzione per ragioni di lavoro - fosse stato sorpreso in un bar a poca distanza dal luogo di lavoro; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito alla offensività della condotta, sottolineando la futilità della violazione delle prescrizioni imposte, senza che dalla motivazione emergano elementi idonei a fornire una giustificazione alternativa della condotta ritenuta incompatibile con l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che il riferimento all'abitualità della commissione di condotte illecite diviene ininfluente ai fini della decisione, essendo sufficiente l'esclusione della particolare tenuità dell'offesa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35954/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen.; rilevato che il riferimento all'abitualità della commissione di condotte illecite diviene ininfluente ai fini della decisione, essendo sufficiente l'esclusione della particolare tenuità dell'offesa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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lavoro del detenuto inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti infrazione privilegiata omissione illecita di raggiungere il corpo contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLO RUSSO MICHELE nato a AVELLINO il 12/02/1986 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Dello Russo Michele; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso si contesta il mancato riconoscimento della tenuità del fatto, nonostante l'imputato - autorizzato allontanarsi dal luogo di detenzione per ragioni di lavoro - fosse stato sorpreso in un bar a poca distanza dal luogo di lavoro; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito alla offensività della condotta, sottolineando la futilità della violazione delle prescrizioni imposte, senza che dalla motivazione emergano elementi idonei a fornire una giustificazione alternativa della condotta ritenuta incompatibile con l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che il riferimento all'abitualità della commissione di condotte illecite diviene ininfluente ai fini della decisione, essendo sufficiente l'esclusione della particolare tenuità dell'offesa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 e aio 2024 Il Consigliere e nsore Il