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Ordinanza — n. 35951/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35951/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35951/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANILE LUIGI nato a FOGGIA il 04/11/1976 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI‘—dato avViso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Campanile Luigi; ritenuto che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 21 febbraio 2023, con termine per il deposito fissato in 90 giorni, che scadeva il 22 maggio 2023; rilevato che la sentenza è stata depositata nel termine (24 marzo 2023); rilevato che il termine per proporre ricorso per cassazione scadeva, al più tardi, il 21 luglio 2023, mentre il ricorso è stato depositato il 7 settembre 2023, sicchè deve essere dichiarato tardivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35951/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANILE LUIGI nato a FOGGIA il 04/11/1976 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI‘—dato avViso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Campanile Luigi; ritenuto che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 21 febbraio 2023, con termine per il deposito fissato in 90 giorni, che scadeva il 22 maggio 2023; rilevato che la sentenza è stata depositata nel termine (24 marzo 2023); rilevato che il termine per proporre ricorso per cassazione scadeva, al più tardi, il 21 luglio 2023, mentre il ricorso è stato depositato il 7 settembre 2023, sicchè deve essere dichiarato tardivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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termini di ricorso inosservanza del termine perentorio tempestività dell'inoltro termine di sospensione durata eccessiva del procedimento istanza tardiva di restituzione dei termini
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANILE LUIGI nato a FOGGIA il 04/11/1976 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI‘—dato avViso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Campanile Luigi; ritenuto che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 21 febbraio 2023, con termine per il deposito fissato in 90 giorni, che scadeva il 22 maggio 2023; rilevato che la sentenza è stata depositata nel termine (24 marzo 2023); rilevato che il termine per proporre ricorso per cassazione scadeva, al più tardi, il 21 luglio 2023, mentre il ricorso è stato depositato il 7 settembre 2023, sicchè deve essere dichiarato tardivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a iii ende. Così deciso