Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to manifestly unfounded arguments and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Zuccarello and Virruso inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants contested the finding of intent regarding a vehicle collision during a chase, arguing they accepted the risk of being hit. The court rejected these claims as manifestly unfounded and repetitive of issues already resolved by the Court of Appeal, which noted Virruso's participation in the escape.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and repetitive of issues already adequately resolved by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZUCCARELLO VINCENZO nato a CATANIA il 31/03/1993 VIRRUSO MAURIZIO nato a CATANIA 11 11/01/1974 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposto nell'interesse di Zuccarello Vincenzo e Virruso Maurizio; ritenuto che entrambi i ricorrenti contestano la sussistenza dell'elemento doloso in relazione al danneggiamento dell'autovettura di servizio che, nel corso di un rocambolesco inseguimento, tamponava quella condotta da Zuccarello; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati e reiterativi di questioni in fatto adeguatamente risolte dalla Corte di appello (si veda pg. 6- 8), lì dove si dà atto della necessaria accettazione del rischio di essere tamponati e del concorso di Virruso nella fuga materialmente realizzata a bordo dell'autovettura condotta da Zuccarello; rilevato che, per quanto concerne la richiesta di sostituzione della pena detentiva proposta da Virruso, l'istanza deve essere avanzata al giudice dell'esecuzione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle P Così deciso il 14 /47:1:mt 2024 Il Consigliere stensore Il P