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Ordinanza — n. 35946/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35946/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35946/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGINTARU STEFAN nato il 30/07/1994 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefan Argintaru; ritenuto che il ricorso generico, contestando l'omessa motivazione senza confrontarsi con le puntuali - per quanto sintetiche - indicazioni contenute nella sentenza di appello relativamente alla condotta violenta integrante i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali; rilevato che manifestamente infondate sono le censure concernenti il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello indicato gli elementi ritenuti - con giudizio di merito non affetto da censure rilevabili in questa sede - incompatibili con il richiesto trattamento più favorevole; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35946/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGINTARU STEFAN nato il 30/07/1994 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefan Argintaru; ritenuto che il ricorso generico, contestando l'omessa motivazione senza confrontarsi con le puntuali - per quanto sintetiche - indicazioni contenute nella sentenza di appello relativamente alla condotta violenta integrante i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali; rilevato che manifestamente infondate sono le censure concernenti il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello indicato gli elementi ritenuti - con giudizio di merito non affetto da censure rilevabili in questa sede - incompatibili con il richiesto trattamento più favorevole; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono per lesioni personali reati contro la pubblica autorità sanzione disciplinare dell'avvocato motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione ricusazione del pubblico ministero
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGINTARU STEFAN nato il 30/07/1994 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefan Argintaru; ritenuto che il ricorso generico, contestando l'omessa motivazione senza confrontarsi con le puntuali - per quanto sintetiche - indicazioni contenute nella sentenza di appello relativamente alla condotta violenta integrante i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali; rilevato che manifestamente infondate sono le censure concernenti il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello indicato gli elementi ritenuti - con giudizio di merito non affetto da censure rilevabili in questa sede - incompatibili con il richiesto trattamento più favorevole; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis