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Ordinanza — n. 35945/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35945/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35945/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI GIOVANNI nato a BARI il 23/04/1990 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIsopa i; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA Rilevato che il ricorso presentato da Grimaldi Giovanni deve essere dichiarato inammissibile de plano, essendo stato proposto personalmente dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am de. osi deciso il 14 ebbra] 2024 Il Consigliere e nsore Il Presi nte ceronimo Angelo pozzi o E pOSITAT:\ cANO:1-1-111 • 5 sE

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35945/2024 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am de. osi deciso il 14 ebbra] 2024 Il Consigliere e nsore Il Presi nte ceronimo Angelo pozzi o E pOSITAT:\ cANO:1-1-111 • 5 sE

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale oltraggio alla corte impugnazione di decisioni amministrative censura formulata in modo carente disobbedienza alla decisione dell'autorità violazione delle forme sostanziali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI GIOVANNI nato a BARI il 23/04/1990 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIsopa i; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA Rilevato che il ricorso presentato da Grimaldi Giovanni deve essere dichiarato inammissibile de plano, essendo stato proposto personalmente dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am de. osi deciso il 14 ebbra] 2024 Il Consigliere e nsore Il Presi nte ceronimo Angelo pozzi o E pOSITAT:\ cANO:1-1-111 • 5 sE