Ordinanza — n. 35943/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VULLO VINCENZO nato a PALERMO il 22/03/1962 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Vullo avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è meramente reiterativo di doglianze di merito, in particolare con riguardo alla dedotta tenuità del fatto, in relazione alle quali la Corte di appello ha reso una motivazione immune da censure di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto che la reiterazione della condotta di allontanamento dal luogo ove l'imputato era ristretta è di per sé ostativa al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 35943/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VULLO VINCENZO nato a PALERMO il 22/03/1962 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Vullo avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è meramente reiterativo di doglianze di merito, in particolare con riguardo alla dedotta tenuità del fatto, in relazione alle quali la Corte di appello ha reso una motivazione immune da censure di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto che la reiterazione della condotta di allontanamento dal luogo ove l'imputato era ristretta è di per sé ostativa al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis