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Ordinanza — n. 35943/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35943/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35943/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VULLO VINCENZO nato a PALERMO il 22/03/1962 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Vullo avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è meramente reiterativo di doglianze di merito, in particolare con riguardo alla dedotta tenuità del fatto, in relazione alle quali la Corte di appello ha reso una motivazione immune da censure di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto che la reiterazione della condotta di allontanamento dal luogo ove l'imputato era ristretta è di per sé ostativa al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 35943/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti motivi soggettivi successivi alla fuga allontanamento nonostante motivi di salute evasione all'obbligo di contribuzione motivo d'asilo espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VULLO VINCENZO nato a PALERMO il 22/03/1962 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Vullo avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è meramente reiterativo di doglianze di merito, in particolare con riguardo alla dedotta tenuità del fatto, in relazione alle quali la Corte di appello ha reso una motivazione immune da censure di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto che la reiterazione della condotta di allontanamento dal luogo ove l'imputato era ristretta è di per sé ostativa al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis