Ordinanza — n. 35941/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIS GIORGIO nato a SANT'ANTIOCO il 25/02/1957 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgio Salis; ritenuto che l'unico motivo dedotto, afferente alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., è inammissibile in quanto del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui la censura si fonda; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende. ami Così deciso il 14 fil. . s 2024
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35941/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 341-bis cod. pen., è inammissibile in quanto del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui la censura si fonda; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende. ami Così deciso il 14 fil. . s 2024
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIS GIORGIO nato a SANT'ANTIOCO il 25/02/1957 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgio Salis; ritenuto che l'unico motivo dedotto, afferente alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., è inammissibile in quanto del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui la censura si fonda; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende. ami Così deciso il 14 fil. . s 2024